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Anno 2011 – Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello- Modalità operative

25 Ottobre 2012
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L’Inps, con l’allegato messaggio n. 17017 del 19 ottobre scorso, ha fornito le indicazioni relative alle modalità operative che i datori di lavoro sono tenuti ad osservare ai fini della fruizione del beneficio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2011.
 
In particolare, l’Istituto previdenziale ha ricordato che, relativamente all’entità dello sgravio, gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, per cui, ove le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante, in base all’aliquota vigente nel mese di corresponsione del premio.
 
Fermo restando che la fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva e del rispetto della parte economica dei accordi e contratti collettivi, l’Inps ha precisato che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2013.
Per le modalità di recupero i datori di lavoro non agricoli dovranno utilizzare i seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale aziendale (L 974 ed L 975) o territoriale (L 976 ed L 977), da valorizzare nell’Elemento –DenunciaAziendale-, -AltrePartiteACredito-, -CausaleACredito-.
 
Si ricorda, infine, che all’atto del conguaglio il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 

8500-MESS_ INPS N_ 17017 DEL 19-10-2012.pdfApri
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