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Dal 31 dicembre prossimo, i datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori o fino a 50 lavoratori con le limitazioni previste dall'art. 29 c.7 del D.Lgs.81/08, non potranno più utilizzare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro che dovrà essere effettuata sulla base delle procedure standardizzate

Obbligo redazione DVR: Dal 31.12.2012 niente più autocertificazione

16 Ottobre 2012
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Dal 31 dicembre prossimo, i datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori ed i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori con le limitazioni previste dall’art. 29, comma 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non potranno più utilizzare l’autocertificazione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro e dovranno, così come disposto dall’articolo 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal decreto-legge 12 maggio 2012, n, 57 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 10, effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Con l’articolo 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 era, infatti, prevista (per i datori di lavoro con i requisiti precedentemente indicati) la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che dovevano essere emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e, successivamente recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Nelle more della predisposizione delle procedure standardizzare e soltanto sino al 31 dicembre 2012 era possibile procedere con l’autocertificazione (cfr, nostra news Nuovo termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi)
 
Il 16 maggio 2012 la Commissione consultiva permanente ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, che sarà ammessa, anche in via facoltativa, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti mentre si resta ancora in attesa del decreto interministeriale.
 
Le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti, la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.
 
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
  • il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
  • dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
  • il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  • nel quarto passo (con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
In allegato le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
 

8363-procedure standardizzate dvr.pdfApri
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