La Corte di Cassazione sancisce il principio che gli atti di acquisito di beni e servizi, senza previa delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria non può essere attribuita all'ente ma al funzionario che ha autorizzato al prestazione.
La corte di Cassazione con la sentenza n. 14785 depositata il 4 settembre 2012 ha sancito il principio dell’imputabilità all’ente solo delle obbligazioni scaturenti da atti autorizzativi e vincolanti in termini di spesa, in mancanza l’obbligazione intercorre tra impresa e funzionario che autorizza la prestazione.
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