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Se il mancato pagamento dei tributi dipende da una causa di forza maggiore, tra le quali è compreso il mancato o ritardato pagamento dei crediti da parte delle p.a., a patto che questo sia esaurientemente documentato dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste successivamente dall'Erario non sono dovute

Erario: nessuna sanzione ai morosi se creditori della p.a.

27 Settembre 2012
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 [ItaliaOggi – 21/09/2012 – di Benito Fuoco e Nicola Fuoco]

 
 
Innovativa sentenza della Ctr Lazio riconosce nel ritardo una causa di forza maggiore
La crisi alleggerisce la cartella
Nessuna sanzione a chi attende pagamenti dalla p.a.
 
Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una «causa di forza maggiore» può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commesse di una amministrazione pubblica (in questo caso la regione Campania).
Queste conclusioni, del tutto innovative, si leggono nella sentenza n. 158/29/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in segreteria il 20 giugno scorso.
Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del dlgs n. 472/1997 e ricalcano quanto osservato dalla recente giurisprudenza di merito: «Quando l’inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse». Il collegio rileva anche come la materia fiscale si fondi su principi di correttezza ed equità e, conseguentemente, non può mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la «punizione» indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di incapacità economica. «Lo stesso ministero delle finanze», aggiungono i giudici regionali, «ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili». Appare utile considerare che con la circolare n. 180/E del 1998 (non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore), lo stesso ministero ha quindi riconosciuto la forza maggiore quale causa esimente; a ben vedere, il comma 5 prende in considerazione, quale ulteriore causa di esclusione dell’elemento soggettivo dell’illecito, la forza maggiore mentre è stato ignorato il caso fortuito, difficilmente ipotizzabile nella materia e che, in ogni caso, si tradurrebbe in mancanza dell’elemento soggettivo (colpa o dolo), indispensabile per configurare una violazione punibile. «Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto», afferma testualmente la circolare. Questo «aspetto del mondo esterno, che determina il comportamento del contribuente», nella sentenza dei giudici regionali romani, è dato dal riconoscimento di causa di forza maggiore esimente, nelle difficoltà finanziarie causate dal notevole ritardo dei pagamenti da parte di una amministrazione pubblica. La decisione potrebbe avere effetti dirompenti, qualora altre commissioni tributarie decidessero di seguirne la tesi. Gran parte delle cartelle di pagamento con cui si intende recuperare le omissioni ed le relative sanzioni, potrebbero essere ridotte in considerazione della incolpevole omissione causata dalle difficoltà finanziarie che, nella attuale crisi, stanno subendo le aziende italiane.

8087-CTR_Lazio_sentenza_158_29_12.pdfApri
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