L’INPS, con circolare n. 106 del 10 agosto 2012, ha illustrato le novità in materia di appalti scaturenti dalla legge n. 44/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 16/2012.
L’Istituto ricorda che dal 10 febbraio 2012 la solidarietà committente – appaltatore non scatta più per le sanzioni civili, ma il committente, dal 29 aprile, data di entrata in vigore della legge di conversione, è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori sia per le retribuzioni che per le contribuzioni, anche per le somme dovute a titolo di interesse moratorio. Il vincolo solidale viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto. La solidarietà scatta per tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, oltre, ovviamente, per quelli “in nero”. L’INPS ricorda che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, si applica all’appaltatore, nei confronti del subappaltatore, la stessa disciplina dei committenti.
7850-Circolare numero 106 del 10-08-2012.pdfApri