Stop provvisorio alle garanzie definitive solo bancarie in attesa dei bandi tipo
Con l’allegata circolare, pubblicata in gurs n. 33 del 10 agosto u.s. venogno chiariti alcuni aspetti critici legati all’applicazione della LR 12/2011 e del dprs 31/01/2012 (regolamento d’attuazione).
Più specificatamente l’assessorato chiarisce che fino all’emanazione dei bandi titpo di cui all’art. 7 della legge, la norma che prevede l’obbligo di cauzione definitiva garatita per il 50 percento della parte variabile esclusivamente in forma monetaria o bancaria, non è applicabile. Resta quindi intatto l’impianto normativo di cui all’artt. 75 e 113 del codice.
La circolare interviene poi sul controverso aspetto della nomina delle commssioni aggiudicatrici nelle gare da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, charendo che in attesa della formazione dell’albo degli esperti (il cui avviso è stato da poco diffuso) le ammnistrazione debbano avvalersi, nell’ambito delle specifictà professionali, dell’albo regionale ad oggi esisente presso l’assessorato.
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